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assenza superiore a sessanta giorni - sorveglianza sanitaria - Ministero del lavoro, interpello 6 febbraio 2024, n. 1

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito indicazioni in merito all’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore che, pur non essendo esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di videoterminali), rientri al lavoro dopo sessanta giorni di assenza per malattia. Al riguardo, il Ministero ha evidenziato che:

-       l’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Definizioni) al c. 1, lett. m) definisce la sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

-       l’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), al c. 1, lett. a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del decreto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;

-       lo stesso articolo 18, c. 1, lett. c), stabilisce che il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, ha l’obbligo di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e la lett. bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, inoltre, la lett. z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

-       l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 (Sorveglianza sanitaria) al c. 1 prevede che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente (…); b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Lo stesso articolo, al c. 2, lett. e-ter) prevede, in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;

-       la Corte di Cassazione (sentenza 27 marzo 2020, n. 7566) in ordine alla visita medica di cui all’articolo 41, c. 2, lett. e-ter), ha chiarito che la norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la ripresa del lavoro, rispetto alla quale la visita medica deve essere precedente, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di idoneità e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

Alla luce di queste considerazioni, il Ministero ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, c. 2, lett. e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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