Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla L.R. 8/2006 e al d.p.g.r. 23/R/2010
Con l’approvazione in Consiglio regionale della LR n. 16 del 10 maggio 2024 è stata apportata la modifica relativa allo svuotamento totale delle vasche delle piscine (art.9 comma 7bis della LR 8/2006) consentendo ai responsabili delle piscine private ad uso collettivo di svuotare le vasche almeno una volta ogni tre anni (invece di ogni anno) garantendo i parametri di salubrità delle acque specificati nel regolamento di attuazione collegato.
Ricordiamo nel dettaglio le modifiche apportate all’art.9 della LR 8/2006 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
“7 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all’anno e non necessariamente all’inizio dell’apertura stagionale. Qualora nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti all’allegato A del regolamento regionale di cui all’articolo 5 e sia altresì assicurata l’osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.”
La Giunta regionale, pertanto, con Delibera n.718 del 17 Giugno 2024 ha approvato le modifiche al regolamento di attuazione d.p.g.r. 23/R/2010 riguardanti le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Nello specifico è stato inserito l’art.26bis come segue:
“Art. 26 bis Svuotamento delle vasche
1. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio” non è necessario effettuare lo svuotamento totale annuale delle vasche qualora, oltre al mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento, siano rispettate le seguenti condizioni:
a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
d) riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati (dicloroisocianurato sodico anidrico, dicloroisocianurato sodico biidrato, acido tricloroisocianurico) in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.
2. Oltre al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.
3. Il responsabile della piscina aggiorna il documento di valutazione del rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006, dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.”
Inoltre è stato modificato il comma 2bis dell’art.39 Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca, come segue:
“Per le piscine di cui all'articolo 3, comma1, lettera a), numero 2) i controlli sono effettuati con le frequenze minime di cui all’allegato B e sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura.
Alleghiamo i testi completi degli atti approvati.
allegato A alla Delibera 718/2024
Cordiali saluti
Dr.ssa Ilaria Matini
Vice Segretario Generale
Federalberghi Toscana
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