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prestazioni di servizio rese da alberghi e ristoranti - Agenzia delle Entrate -interpello n. 486 del 14 novembre 2019

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da alberghi e ristoranti.

Relativamente alla corretta certificazione dei corrispettivi per prestazioni alberghiere e di ristorazione intermediate da agenzie di viaggi, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente quanto segue:

  • nel caso in cui le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, i corrispettivi vanno certificati nel seguente modo:

-              con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (o, fino al 31 dicembre 2019, tramite scontrino o ricevuta fiscale, se con volume d'affari non superiore a 400.000 euro) e rilasciando al cliente il documento commerciale;

-              oppure, in caso di richiesta del cliente, con l’emissione della fattura elettronica tramite SdI e rilasciando al cliente una copia in formato analogico, salvo sua rinuncia.

  • nel caso in cui i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, i corrispettivi vanno certificati nel seguente modo:

-       emettendo fattura elettronica tramite SdI nei confronti delle agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato;

-       emettendo fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l'obbligo di tracciare l'operazione mediante il cd "esterometro", salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l'emissione tramite SdI al fine di ovviare all'esterometro;

-       per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo, è possibile utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". In tale evenienza, confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all'Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

 

Quanto, infine, all'ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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