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apparecchiature contenenti F-Gas – controlli e sanzioni

Il regolamento (UE) n. 517 del 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), all’articolo 4, ha stabilito l’obbligo per gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra (ad esempio apparecchiature fisse di refrigerazione; apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; eccetera), in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume, di provvedere affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente non sono soggette ai controlli delle perdite, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.

Il decreto attuativo del regolamento europeo, D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, considera “operatore” il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
  • il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Con l’entrata in vigore del decreto n. 146 del 2018 è decaduto l’obbligo di comunicazione della dichiarazione f-gas. Tale dichiarazione, da presentarsi entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell’ISPRA, conteneva informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. In sostituzione di tale obbligo, è stata istituita una Banca dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio, alla quale vengono comunicate, esclusivamente per via telematica, le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

L’obbligo della comunicazione telematica delle informazioni alla Banca dati ricade sui venditori, installatori o manutentori di apparecchiature contenenti f-gas. Gli operatori che utilizzano tali apparecchiature hanno però l’obbligo di effettuare i controlli e di mantenere i relativi registri.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento europeo, i controlli delle perdite devono essere effettuati da soggetti in possesso del prescritto certificato con la seguente frequenza:

  • per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
  • per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
  • per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento europeo, nel caso in cui le apparecchiature contengano gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, gli operatori assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite. I sistemi di rilevamento delle perdite devono essere controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.

Vi informiamo infine che il 17 gennaio 2020 entra in vigore il decreto legislativo n. 163 del 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, che ha introdotto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 517/2014. Gli operatori che non ottemperano agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento europeo rischiano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro.

Gli operatori che non dotino le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, o che non effettuino il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro. Sono infine puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro gli operatori che per i prescritti controlli si avvalgono di persone fisiche non in possesso del prescritto certificato.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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