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flessibilità della prestazione lavorativa – orario medio

Le recenti problematiche relative alla flessione dei flussi di clientela legata alla diffusione del coronavirus hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti per una gestione flessibile della prestazione lavorativa dei dipendenti.

Al riguardo, accanto agli strumenti legati alla fruizione di ferie e permessi accumulati o agli strumenti di sospensione e integrazione salariale, appare utile segnalare la possibilità di ricorso agli strumenti contrattuali di modulazione dell’orario di lavoro quali le disposizioni in materia di orario medio in regime di flessibilità.

L’obiettivo della norma contrattuale (allegata) è quello di offrire un rilevante strumento di flessibilità nell’utilizzo della prestazione lavorativa, in grado di favorire un recupero di produttività ed efficienza organizzativa alternando periodi di maggiore o minore prestazione lavorativa. L’orario medio si realizza con due modalità, di seguito illustrate.

 

settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore

A fronte della necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata inferiore alle quaranta ore settimanali.

In tali casi, non si avrà riduzione della normale retribuzione mensile, ma le mancate prestazioni saranno compensate da maggiori prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle tredici settimane successive.

Qualora le mancate prestazioni non siano recuperate, in tutto o in parte, nell’arco delle tredici settimane successive, saranno detratte dal monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

Si evidenzia che il monte ore di permessi può essere utilizzato con tali modalità limitatamente a 64 ore annue.

 

settimane con prestazioni lavorative superiori a 40 ore

Se la necessità è, invece, quella di avvalersi di un maggior apporto di prestazioni lavorative, è possibile richiedere lo svolgimento di prestazioni di durata superiore alle quaranta ore settimanali, senza la corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario.

Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale saranno compensate da riposi di durata equivalente da fruirsi nell'arco delle otto settimane successive.

Qualora il recupero delle maggiori prestazioni lavorative nell’arco delle otto settimane successive non sia possibile, il datore di lavoro aumenterà il monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del CCNL Turismo in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario verrà liquidata.

 

ruolo delle rappresentanze sindacali

L’adozione dell’orario medio in regime di flessibilità non richiede una preventiva informativa o negoziazione con le rappresentanze sindacali (RSA/RSU o delegato aziendale). Le rappresentanze sindacali eventualmente presenti in azienda potranno tuttavia richiedere un incontro per l’esame congiunto delle eventuali problematiche applicative.

 

contratti di lavoro a tempo determinato

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (con esclusione dei contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive) le compensazioni nelle ipotesi sopra esposte potranno avvenire lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro.

Al fine di consentire il prolungamento della durata dei rapporti di lavoro, il contratto individuale potrà prevedere che la data esatta di scadenza possa essere determinata tenendo conto di eventuali riposi compensativi e di eventuali permessi di cui all'articolo 111 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 non goduti.

In tal caso, in luogo della corresponsione del trattamento per lavoro straordinario e del recupero previsto nell’ipotesi di prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, come sopra illustrato, si determinerà una maggiore durata del rapporto di lavoro.

Tale maggiore durata inciderà soli ai fini del calcolo dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, con esclusione del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

TITOLO V - CAPO III (ORARIO DI LAVORO)

 

Dopo l’articolo 114 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:

 

Articolo ... - Orario medio in regime di flessibilità

(1) Le organizzazioni stipulanti si danno atto che l'andamento altalenante ed irregolare della domanda turistica comporta difficoltà per l'organizzazione del servizio ed induce il frazionamento della durata dei rapporti di lavoro.

(2) Le parti conseguentemente concordano, anche al fine di incentivare la continuità ed il prolungamento dei rapporti di lavoro, di adottare in via sperimentale nell’arco della vigenza del presente contratto, la seguente disciplina dell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

(3) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata inferiore alle quaranta ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, sono detratte dal monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del presente CCNL.

(4) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un maggior apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata superiore alle quaranta ore settimanali, senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario. Tali prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, il monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del presente CCNL sarà incrementato in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario verrà liquidata.

(5) Al fine di perseguire l’obiettivo di prolungare la durata dei rapporti di lavoro fino ed oltre le 13 settimane, per i lavoratori stagionali nonché per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi), le compensazioni di cui ai commi precedenti potranno avvenire lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro. Il contratto individuale potrà consentire che la data esatta di scadenza sia determinata tenendo conto di eventuali riposi compensativi di cui al comma 4 del presente articolo e di eventuali permessi di cui all'articolo 111 non goduti. In tal caso, in luogo del trattamento di cui all'articolo 122 e al comma 4 del presente articolo, si terrà conto della maggiore durata del rapporto ai soli fini del calcolo dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, con esclusione del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.

(6) Resta fermo, in ogni caso, il diritto al riposo giornaliero ed al riposo settimanale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente CCNL nonché la possibilità che le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU o delegato aziendale) richiedano un incontro per l’esame congiunto delle eventuali problematiche applicative.

(7) Il numero massimo di settimane di cui ai precedenti commi 3 e 4 può essere elevato sino a:

 

a) 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati dall'effettiva applicazione del meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'articolo 111 del presente CCNL; in tal caso, sarà resa una previa informativa alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU o delegato aziendale), le quali potranno richiedere lo svolgimento di un incontro, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, finalizzato al raggiungimento di intese;

b) 52 settimane, previo accordo, da definirsi in sede aziendale, interaziendale o territoriale, con l'assistenza delle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, prevedendo l’elevazione del monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 111 sino a 128 ore annue.

Nelle ipotesi diverse da quelle previste dal presente comma, il numero di permessi di cui all’articolo 111 che può essere utilizzato ai sensi del comma 3 del presente articolo, non potrà essere superiore a:

- 72 ore annue a compensazione delle prestazioni rese sino al 31 dicembre 2015;

- 64 ore annue a compensazione delle prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2016.

(8) Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.

(9) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende di cui all’articolo 1, comma 1, punti I (aziende alberghiere), II (complessi turistico ricettivi dell’aria aperta), VII (porti ed approdi turistici), VIII (rifugi alpini) del presente CCNL.

(10) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, fermo restando l’applicabilità delle clausole elastiche e flessibili di cui agli articoli 73 e seguenti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

(11) La contrattazione integrativa può stabilire previsioni diverse.

(12) Il comma 8 dell’articolo 114 nonché gli articoli 115 e 123 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati, fatti salvi gli accordi di secondo livello raggiunti in materia.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti opereranno una valutazione congiunta dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in occasione del rinnovo del CCNL.


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