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Coronavirus – decreto “Cura Italia” – ammortizzatori sociali – prime indicazioni – INPS, messaggio 20 marzo 2020, n. 1287

L’INPS ha fornito alcune prime indicazioni (allegate) in relazione alle misure contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) in materia di ammortizzatori sociali.

Nel riassumere i contenuti della nota di più diretto interesse per le imprese associate si evidenzia che le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione delle disposizioni in commento saranno fornite con una relativa circolare dell’istituto, che sarà pubblicata acquisito del parere favorevole del Ministero del lavoro.

 

Fondo di integrazione salariale - assegno ordinario

L’assegno ordinario è la prestazione erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS) nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’istituto

 

beneficiari

sono destinatari dell’assegno ordinario erogato dal FIS i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.

 

istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto una disciplina semplificata, di seguito sintetizzata:

-       non è dovuto il pagamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro;

-       non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;

-       non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

-       il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

 

presentazione della domanda

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

 

modalità di pagamento

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

cassa integrazione in deroga

 

beneficiari

Il decreto-legge n. 18 del 2020 riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

-       per un periodo non superiore a nove settimane;

-       a tutti i datori di lavoro del settore privato;

-    sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, Fondo di integrazione salariale);

-       lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

 

prestazione

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (assegno per il nucleo familiare).

 

requisiti

Per le aziende turistico-ricettive non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

-       le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;

-       il contributo addizionale;

-       la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

 

presentazione della domanda

La prestazione è concessa con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle regioni e province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

modalità di pagamento

Il pagamento delle prestazioni avviene a carico dell’INPS. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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