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Bonus baby-sitting - procedura di compilazione – INPS, messaggio 2 aprile 2020, n. 1465

L'INPS ha comunicato che è in linea la procedura di compilazione e invio online delle domande di bonus baby-sitting previsto, in alternativa al congedo Covid-19, dagli articoli 23 e 25 del decreto 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), volto al sostegno delle famiglie a fronte dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 5 marzo 2020.

Il bonus è fruibile tramite il libretto famiglia (per la gestione del quale occorre il PIN dispositivo) e può essere richiesto in alternativa al congedo parentale straordinario e spetta nel limite massimo di 600 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

-       dipendenti di aziende private;

-       lavoratori iscritti alle gestioni speciali degli autonomi e alle casse professionali;

-       lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS.

La domanda può essere presentata avvalendosi di una delle seguenti modalità:

-       il portale dell'istituto, seguendo il percorso: Prestazioni e servizi - Tutti i servizi - Domande per Prestazioni a sostegno del reddito - Bonus servizi di baby-sitting, utilizzabile da chi possiede il PIN fornito dall'INPS anche con le modalità semplificate recentemente introdotte, oppure è in possesso di SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS);

-       numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante) a cui dovrà essere fornito il PIN;

-       patronati.

Possono beneficiare del bonus i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda non abbiano già compiuto i dodici anni alla data del 5 marzo. Il limite d'età non rileva in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore e gli importi massimi del bonus richiedibile sono riferiti al nucleo familiare e quindi la il bonus può essere chiesto per un solo figlio.

Nella predisposizione della domanda deve essere compilata la sezione anagrafica del richiedente, quella riferita ai dati del minore, nonché la sezione relativa all'altro genitore.

Il richiedente deve specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell'altro genitore.

I limiti del bonus sono fissati per nucleo familiare ed è possibile presentare una sola domanda per ogni figlio.

Potranno essere remunerate tramite libretto famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. "appropriazione telematica" del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o pec).

Anche per poter esercitare l'appropriazione del bonus nella piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali libretto famiglia è necessario il PIN dispositivo.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento (IBAN, bonifico domiciliato ecc.) indicato dal prestatore all'atto della registrazione. In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al libretto famiglia, le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del bonus Covid-19 per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19).

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere rendicontate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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