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coronavirus – decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” – Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, con il quale il Governo ha eliminato alcune restrizioni introdotte con precedenti provvedimenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito, la sintesi del contenuto del provvedimento.

 

Spostamenti

A decorrere dal 18 maggio 2020 sarà possibile circolare all’interno del territorio regionale senza alcuna giustificazione. Rimane salva la possibilità di adottare misure di contenimento più restrittive su specifiche aree del territorio regionale nel caso di aggravamento della situazione epidemiologica.

Dal 3 giugno prossimo sarà possibile muoversi anche in altre regioni, tranne nei casi in cui si rendano necessarie particolari restrizioni.

A decorrere dal 3 giugno 2020, inoltre, saranno possibili, senza giustificazione, gli spostamenti da e per l'estero, salva l’assunzione di particolari restrizioni adeguate e proporzionali al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

Permane invece il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per chi è sottoposto alla misura della quarantena con provvedimento dell'autorità sanitaria.

 

Assembramenti

Permane il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e secondo quanto stabilito con i predetti provvedimenti.

 

Attività produttive

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Viene fatta salva la possibilità di adottare misure più restrittive in caso di necessità.

In caso di mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, e quindi in caso di insufficiente livello di protezione, l’attività sarà sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni previste dal decreto legge, o dai decreti ed ordinanze emanati per la sua attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro (aumentata fino a un terzo nel caso di violazione commessa mediante l’utilizzo di un veicolo).

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Le misure previste dal decreto legge si applicano a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33


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