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Indennità Covid-19 per i lavoratori autonomi – INPS, circolare 29 maggio 2020, n. 66

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), all'articolo 84, comma 1, prevede, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 27 (liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), all'articolo 28 (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria), all'articolo 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 l'erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.
L'importo è pari a 600 euro ed è erogato dall'INPS. Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Per i lavoratori dello spettacolo, l'articolo 84, comma 10, del decreto rilancio prevede una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 con alcuni requisiti di accesso che suddividono i possibili beneficiari in due platee:
1. lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020; questi lavoratori non devono presentare una nuova domanda per ottenere la indennità di aprile;
2. lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Questi lavoratori - poiché nuova categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell'indennità Covid-19 - devono presentare domanda all'INPS.
Per il riconoscimento delle indennità predette per entrambe le platee richiede due ulteriori requisiti ai lavoratori: non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 maggio 2020 e non devono essere alla medesima data titolari di un rapporto di lavoro dipendente.
Le indennità per le mensilità di aprile e maggio 2020 non concorrono alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Con la circolare allegata, i cui contenuti sono di seguito riassunti, l'INPS fornisce istruzioni relativamente alla proroga per il mese di aprile delle indennità e all’estensione dei benefici a nuove categorie di soggetti. Vengono inoltre fornite indicazioni sulla cumulabilità dell'indennità con l'assegno di invalidità e il reddito di cittadinanza.

 

soggetti che hanno già beneficiato delle indennità per il mese di marzo 2020
I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell'indennità Covid-19 ai sensi degli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito l’indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità per il mese di aprile 2020.
L'indennità Covid-19 per la mensilità di aprile sarà infatti erogata dall'INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.
Le categorie di lavoratori che devono presentare domanda sono le seguenti:
a) i lavoratori dello spettacolo di cui al punto 2) sopra richiamato;
b) i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia che siano titolari di assegno ordinario di invalidità.

 

soggetti che non hanno presentato la domanda per il mese di marzo 2020
Per la presentazione della domanda, le credenziali di accesso ai servizi sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle indennità non siano in possesso di una delle credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le indennità Covid-19 possono essere richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del contact center la sola prima parte del PIN.

 

incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità
Le indennità previste dall’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 non sono tra esse cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all'articolo 85, con le indennità previste dall’articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 98 del decreto-legge n. 34.
A differenza di quanto precedentemente comunicato dall’istituto, le indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità (articolo 31, decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato e integrato dall'articolo 75 del decreto-legge n. 34 del 2020).
L'articolo 84, comma 13 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che ai lavoratori beneficiari delle indennità appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità Covid-19, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
Le indennità Covid-19 sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Ape sociale).

Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

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