Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni – articolo 6, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) - chiarimenti

L’articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020.

Alcune aziende associate hanno chiesto alla Federazione di chiarire se il beneficio in questione possa essere fruito in caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente in forza con contratto a tempo determinato e cessato. Federalberghi ha interpellato al riguardo la Direzione generale dell’INPS, che ha espresso l’orientamento di seguito riportato.

Con la circolare n. 133 del 2020 l’istituto  ha espressamente richiamato quanto prevede la norma, con riferimento al requisito della insussistenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro: <<con riferimento ai requisiti dei lavoratori, si fa da ultimo presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame, dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa>>.

In relazione al quesito specifico, l’avviso espresso dall’istituto è che: <<fermo restando che la norma fa espresso riferimento all’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, con riferimento ai precedenti rapporti a termine occorre tener presente i principi generali in materia di incentivi all’occupazione. In particolare, è necessario verificare se il lavoratore abbia o meno maturato un diritto di precedenza e se il datore di lavoro abbia un obbligo di riassumerlo.

Se il precedente rapporto a tempo determinato col medesimo datore di lavoro ha avuto durata superiore a sei mesi, il lavoratore ha maturato il diritto di precedenza. Qualora il lavoratore abbia esercitato questo diritto, manifestando la volontà di essere riassunto, l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo. Quindi, per i principi generali in materia di incentivi, l’esonero non spetta.

Viceversa, se il contratto a tempo determinato ha avuto durata inferiore ai sei mesi ovvero il lavoratore non ha esercitato il diritto di precedenza (e cioè non ha espressamente dichiarato di voler essere preferito in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato), l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo e, pertanto, l’incentivo spetta>>.

In relazione a quest’ultimo aspetto, ci riserviamo di approfondire l’interpretazione suggerita dall’istituto, anche in considerazione del fatto che il richiamo al diritto di precedenza, come prospettato, potrebbe indurre a preferire soluzioni organizzative suscettibili di tradursi in un pregiudizio per il lavoratore.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

09/07/2024

La legge 29 dicembre 2022, n.197 ha istituito il Fondo per il turismo sostenibile - conservazione degli ecosistemi locali .

05/07/2024

Nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2024, a conclusione di un negoziato durato circa cinquanta mesi, Federalberghi e Faita, con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l’Italia, e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, hanno sottoscritto l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 18 gennaio 2014, scaduto il 31 agosto 2016 e successivamente rinnovato sino al 31 dicembre 2018.

03/07/2024

La VI edizione di ITHIC (Italian Hospitality Investment Conference), organizzata da Teamwork e patrocinata da Federalberghi, si svolgerà a Roma presso l’hotel Villa Pamphili il 17 e il 18 ottobre 2024.

02/07/2024

La Giunta Regionale ha approvato la Delibera nr. 540/2024 (allegata), con le nuove linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi, si tratta di una revisione dell’intero impianto dei corsi e dei soggetti destinatari.

01/07/2024

Federalberghi e A2A hanno aggiornato i contenuti della convenzione che riserva alle aziende associate condizioni agevolate per la fornitura di gas metano, energia elettrica e servizi a valore aggiunto, di seguito riepilogate.

01/07/2024

Sono state pubblicate le faq (allegato) inerenti al Fondo Rotativo per l’Innovazione per agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, aggiornate al 20 giugno 2024

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS