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coronavirus - ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari – decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 – Gazzetta Ufficiale n. 313 del 2020

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 dicembre, ha approvato un decreto legge recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, di seguito riepilogate. Il provvedimento entra in vigore il 19 dicembre.

misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio), sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del dpcm 3 dicembre 2020 (restrizioni per Regioni in fascia di rischio rossa).

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del dpcm 3 dicembre 2020 (restrizioni per Regioni in fascia di rischio arancione), ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Pertanto, oltre alle disposizioni previste per tutto il territorio nazionale dal dpcm 3 dicembre 2020, e con le deroghe sopra indicate, nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio su tutto il territorio nazionale:

-          è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-          sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del dpcm (in allegato), sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure degli stessi centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

-          sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Si evidenzia che, in relazione alla cosiddetta fascia rossa, le faq pubblicate dal Governo contemplano una deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive. Si ricorda che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;

-          sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (in allegato). Barbieri e parrucchieri potranno continuare l’attività nel rispetto degli specifici protocolli.

Oltre alle disposizioni previste per tutto il territorio nazionale dal dpcm 3 dicembre 2020, e con le deroghe sopra indicate, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale:

-          è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-          è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

-          sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Si evidenzia che, in relazione alla cosiddetta fascia arancione, le faq pubblicate dal Governo contemplano una deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive. Si ricorda che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

 

 

sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni previste dal nuovo decreto, salvo che il fatto costituisca reato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)

-        561011 - Ristorazione con somministrazione

-        561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

-        561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

-        561030 - Gelaterie e pasticcerie

-        561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

-        561042 - Ristorazione ambulante

-        561050 - Ristorazione su treni e navi

-        562100 - Catering per eventi, banqueting

-        562910 – Mense

-        562920 - Catering continuativo su base contrattuale

-        563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo a fondo perduto, di ammontare pari al contributo già erogato dal decreto “rilancio”, spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo ai sensi del predetto decreto, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegati

Decreto Legge

allegato 23 - commercio al dettaglio

allegato 24 servizi alla persona


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