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lavoro intermittente – utilizzo da parte di azienda appaltatrice – Ministero del lavoro, interpello 17 giugno 2014, n. 17.

Il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003.

 In particolare, il Ministero si è espresso relativamente alla possibilità di ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente ad opera di una impresa appaltatrice con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n. 5 della tabella allegata al regio decreto n. 2657 del 1923, per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera committente.

 Nello specifico, il Ministero ha affermato che, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo contemplate dall’articolo 34, decreto n. 276 del 2003 in ordine all’utilizzo del lavoro intermittente, occorre muovere dalla lettura dell’articolo 40 del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale, laddove la contrattazione collettiva nazionale non è intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi – secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 23 ottobre 2004 – alle attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto n. 2657 del 1923.

 Da ciò consegue, secondo l’avviso espresso dall’amministrazione, che il criterio seguito dal legislatore ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.

 Pertanto, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto di lavoro a chiamata anche l’impresa appaltatrice può legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al regio decreto n. 2657 del 1923.

 

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

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