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Ministero dell’Interno – circolare n. 29851 del 24 aprile 2021 – chiarimenti sul decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 “riaperture”

Il Ministero dell'Interno ha fornito alcune indicazioni ai prefetti, di seguito sintetizzate, utili per la corretta interpretazione del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell' epidemia da COVID-19" .

Il decreto legge ha prorogato dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al dpcm 2 marzo 2021, confermandone l'efficacia ove il medesimo decreto legge non rechi una diversa o contraria disposizione, compresa la permanenza del limite orario agli spostamenti che resta fissato nella fascia oraria 22.00 – 5.00.

Poiché il provvedimento contiene disposizioni per la cui applicazione è stabilito il termine del 26 aprile 2021, il Ministero ritiene prioritario fornire un primo quadro illustrativo di tali disposizioni, facendo riserva di pertinente seguito per i profili inerenti a disposizioni di successiva applicazione.

 

Spostamenti sul territorio nazionale

Le nuove disposizioni, oltre alle cosiddette "riaperture", regolamentano la mobilità tra aree territoriali connotate da un differente scenario di rischio sanitario, cui si connette l'introduzione di un sistema certificativo comprovante l'assenza di patologie derivanti dagli agenti virali trasmissibili da SARS-CoV 2.

Il nuovo decreto, innovando la precedente disciplina, consente gli spostamenti, per qualsivoglia ragione , tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca e gialla. Viene invece confermato il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa. Tuttavia, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa rimangono consentiti per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, nonché in caso di possesso di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione , ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.

La norma, infine, conferma la possibilità di spostamenti, nelle zone gialle e nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nell'arco orario ricompreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Tale possibilità di spostamento incontra il limite dell'ambito comunale in zona arancione, mentre resta esclusa all'interno dei territori in zona rossa. Gli spostamenti in questione potranno interessare anche terrritori regionali diversi collocati in zona gialla, anche attraversando regioni poste in zona arancione o rossa.

Il numero dei soggetti aumenta da due a quattro, e sono esclusi da tale numero anche i minori di età superiore ai quattordici anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale. Restano sempre escluse dallo stesso computo le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

 

Attività dei servizi di ristorazione

Il Ministero sottolinea la rilevanza della disposizione che consente, in zona gialla e a decorrere dal 26 aprile 2021, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le le ore 5.00 e le ore 22.00.

Fino al 31 maggio prossimo negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto.

Il Ministero sottolinea inoltre che continua ad applicarsi la limitazione contemplata dal dpcm 2 marzo 2021 secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.

Analogamente, restano confermate le altre disposizioni di cui all’articolo 27 del dpcm 2 marzo 2021, in quanto non in contrasto con la novella legislativa, e in particolare quella che fissa alle ore 18.00 il limite orario entro il quale è consentito l' asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).

 

Spettacoli aperti al pubblico

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Diversamente da quanto specificato dal dpcm 2 marzo 2021, e in un'ottica ampliativa, viene ora individuata come capienza massima dei locali, una misura non superiore al 50 per cento rispetto a quella autorizzata e viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli individuato in 1.000 unità per le iniziative all'aperto e in 500 spettatori in ogni singola sala, per quelle nei luoghi chiusi.

Il decreto legge stabilisce il divieto di svolgimento di spettacoli laddove non sia possibile garantire l' osservanza delle predette condizioni. La norma conferma , inoltre, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il provvedimento prevede infine che le richiamate limitazioni numeriche possano essere diversamente stabilite, per gli eventi di spettacolo all'aperto, con specifiche linee guida, e che, per particolari eventi, le stesse linee guida potranno riservare l'accesso a soggetti muniti delle "certificazioni verdi".

 

Piscine, palestre e sport di squadra

Sempre con decorrenza 26 aprile 2021 e limitatamente ai territori collocati in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto delle specifiche linee guida.

Il Ministero ricorda che è comunque interdetto l'uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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