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proroga dei versamenti -risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 5 agosto 2021.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n. 53 del 5 agosto 2021 riguardante la proroga dei versamenti.

Al riguardo si rammenta che, in sede di conversione del decreto-legge “Sostegni bis”, è stato deciso di inserire la proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Con il documento di prassi in esame, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito le modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali, illustrando i criteri e il calendario da seguire nel caso di opzione per i pagamenti rateali.

soggetti interessati

La proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

-esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro (compresi coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi) a prescindere che applichino o meno gli ISA;

-partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui all’art. 5 TUIR o srl “trasparenti” ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;

-applicano il regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

-determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

 

come effettuare i versamenti

L’Agenzia delle entrate, evidenzia che slittano i suddetti versamenti “in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001”.

Il riferimento al suddetto articolo 17 ha importanti conseguenze, in quanto, esclude categoricamente la possibilità di effettuare il versamento in scadenza il 15 settembre nei successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Inoltre, poiché la norma si riferisce a tutti i versamenti che cadono nel periodo 30 giugno-31 agosto, i termini di versamento possono così riassumersi:

1) entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA;

2) nel caso di versamento rateizzato:

a - per i soggetti titolari di partita IVA:

i - entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;

ii - entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;

iii - entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;

iv - entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.

b - per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

i - entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;

ii - entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;

iii - entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;

iv - entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 


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