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decreto-legge fisco-lavoro – conversione – legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Gazzetta ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301)

È stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto fisco-lavoro (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146). Di seguito sono riassunte le novità introdotte dalla legge di conversione in materia giuslavoristica e previdenziale.

 

integrazione salariale (articolo 11-bis)

Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021 per l’invio all’INPS dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale.

 

somministrazione di lavoro a tempo determinato (articolo 11, comma 15)

È fissato al 30 settembre 2022 il termine per la facoltà dell'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

 

comunicazione lavoro autonomo occasionale (articolo 13, comma 1, lett. d)

In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, è introdotto l’obbligo, per il committente, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

In caso di violazione di tale adempimento è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 13)

Sono introdotte nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione:

-       quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando riscontra lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;

-       a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Alle dodici ipotesi originariamente contenute nell’allegato I, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Viene inoltre specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Sono modificate le disposizioni relative alle attività di vigilanza e controllo del preposto che, a seguito delle nuove disposizioni (articolo 13, comma 1, lettere d-bis) e d-ter):

-       non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di detta attività;

-       ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

-       in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

-       ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.

 

cumulo tra reddito da lavoro e assegno di invalidità civile (articolo 12-ter)

Con una norma di interpretazione autentica si chiarisce che, fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile, pari 4.931,29 euro annui.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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