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ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali - decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 - circolare del Ministero Interno del 29 dicembre 2021

Il decreto-legge n. 221 del 2021 ha prorogato fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e ha aggiornato, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il Ministero, con la circolare del 29 dicembre 2021, ai fini delle attività di controllo, richiama l’attenzione delle prefetture sulle disposizioni in materia di durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché eventi, feste e discoteche.

Nel rinviare alla lettura della circolare ministeriale (allegata), si segnalano gli aspetti di principale interesse per le imprese associate.

 

impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 221, dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”.

Al riguardo, il Ministero segnala che restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.

Il Ministero rammenta, altresì, che a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a:

-     musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-     piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

-     centri benessere al chiuso;

-     centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

-     parchi tematici e di divertimento;

-     centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 221, dal 25 dicembre 2021 e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto.

Inoltre, dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

 

eventi, feste e discoteche (art. 6)

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 221, dal 25 dicembre 2021 e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

feste all’aperto

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultano ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti.

 

attività di controllo

Il Ministero invita le prefetture a intensificare l’attività di controllo in concomitanza con il Capodanno e nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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