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aiuti di Stato covid19 - decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021 recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di stato

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato su proprio portale il  decreto, in corso di pubblicazione in GU, che individua le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato erogati a sostegno dell'economia nell’emergenza Covid19, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 

Il decreto si compone di soli quattro articoli all’interno dei quali viene individuato il tipo di aiuti che dovranno essere soggetti al monitoraggio (articolo 1), le modalità concrete di applicazione dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo (articolo 2), il contenuto delle autodichiarazioni che i beneficiari di tali aiuti dovranno predisporre nonchè le modalità di restituzione degli eventuali aiuti ricevuti in eccesso (articoli 3 e 4).

Il decreto inoltre ricorda che il Quadro temporaneo degli aiuti è stato oggetto di diverse modifiche attraverso le quali è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e in seguito sono stati aumentati sia massimali previsti nell’ambito della Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato”, sia quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12.

Per tali motivi l’articolo 2 del decreto ministeriale precisa che, per quanto riguarda gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, ai fini del monitoraggio, si applicano i seguenti massimali:

-       800mila euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;

-       1.800.000 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda invece agli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla   Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, i massimali previsti sono:

-       3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;

-       10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

In relazione all’esatta individuazione del rispetto dei massimali, l’articolo 2, comma 3,  del decreto ministeriale precisa che la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, rileva sulla base della definizione fornita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 nel punto 95.

Nello specifico, si tratta delle seguenti possibili date:

-       (i) di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;

-       (ii) di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;

-       (iii) di entrata in vigore della normativa di riferimento in tutti gli altri casi.

Per la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiare degli aiuti devono presentare un’autodichiarazione dove attestano che l’importo complessivo degli aiuti non supera i massimali.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento individuerà termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione, nonché le modalità tecniche con cui l’Agenzia rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Il provvedimento dovrà anche stabilire le modalità e i termini, attraverso le quali sarà possibile procedere alla restituzione degli eventuali aiuti utilizzati in eccedenza rispetto ai predetti massimali o al recupero degli aiuti stessi.

L’obbligo dell’invio di tale dichiarazione, contenuto nell’articolo 3 del decreto, prevede inoltre che gli operatori economici saranno tenuti ad attestare, nell’autodichiarazione di cui sopra, anche la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste.

Fra queste in particolare i beneficiari dovranno dichiarare che:

-       nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1°marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del loro fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;

-       l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

decreto MEF

Relazione illustrativa


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