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decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176 “misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza” - gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022.

Il Consiglio dei Ministri, svoltosi il 10 novembre 2022, ha varato un nuovo decreto-legge, cosiddetto “aiuti quater”, con una serie di aiuti per le imprese e le famiglie, in relazione ai recenti aumenti di gas e elettricità.

Di seguito, riassumiamo le principali misure di incentivazioni e tributarie d’interesse per le imprese del nostro settore.

 

contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 1).

Oltre che per il mese di ottobre e novembre, anche per il mese di dicembre, alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Oltre che per il mese di ottobre e novembre, anche per il mese di dicembre, alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti d’imposta sulla spesa di energia e gas, maturati ai sensi dei decreti- legge che si sono succeduti relativamente al terzo e quarto trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sulla spesa di energia e gas, maturati ai sensi dei decreti- legge che si sono succeduti, relativamente al terzo e quarto trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta sulla spesa di energia e gas relativamente al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia da adottarsi entro il 18 dicembre 2022.

 

rateizzazione delle bollette (articolo 3)

Le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 18 dicembre 2022.

Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia posso no richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, in caso di effettivo rilascio della garanzia pubblica, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (articolo 8)

Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è concesso un contributo per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 17 gennaio 2023, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

allegato


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