Gli Enti camerali svolgono a livello provinciale l’attività di rilevazione periodica degli usi
in base all’art. 2, co. 2, lett. m), della L. n. 580/93 e s.m.i., operando in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale seguendo le procedure previste dalla circolare del
Ministero dell’Industria n. 1695/C del 1964: si tratta dell’assolvimento di una funzione
decisamente importante sia dal punto sociale che economico, considerato che gli usi
riportati nella raccolta si presumono esistenti “fi no a prova contraria” (art. 9 del R.D.
n. 262 del 1942 – Disposizioni sulla legge in generale) e quindi la loro pubblicazione
rappresenta uno strumento che facilita notevolmente la loro individuazione.
La presente raccolta riporta gli usi accertati e vigenti nella provincia di Pistoia al 2011:
si tratta del frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dalla Commissione
Usi e da specifi ci Comitati tecnici, composti da soggetti rappresentativi delle categorie
agricole, artigiane, industriali, commerciali, del settore cooperativo, creditizio e
consumeristico, oltre che da esperti giuridici.
A garanzia sia del rispetto del modus procedendi che del corretto inserimento, in
particolar modo, del cosiddetto “uso normativo” o “consuetudine”, consistente nella
generale, costante, uniforme e pubblica ripetizione nel tempo di un dato comportamento
(c.d. usus), nella convinzione che si tratti di un comportamento attuativo di una regola
giuridica alla quale è obbligatorio attenersi (c.d. opinio juris ac necessitatis) è stato
posto, alla presidenza della Commissione Usi il Dott. Pierantonio Russo, magistrato in
quiescenza, designato dal Presidente del Tribunale di Pistoia.
CAP. 6°
USI ACCERTATI DEL SETTORE ALBERGHIERO
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
Art. 1 – Alberghi.
1) La prenotazione è valida solo se confermata per iscritto, anche tramite
fax, telex e mail, ovvero se effettuata tramite agenzia o con mezzo
telefonico a condizione che si verifi chi nel giorno stabilito l’accesso del
cliente nella struttura alberghiera. L’albergatore ha la facoltà di accettare
la prenotazione e di richiedere una caparra. La prenotazione si intende
riferita alla casa madre o alla dipendenza se di pari categoria.
2) Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto e l’alloggio
nell’albergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti
dovranno essere specifi cati dal cliente ed accettati dall’albergatore.
3) Col termine “pensione completa” si intende l’alloggio e la somministrazione
della prima colazione, della seconda colazione e del pranzo serale. Le
bevande sono escluse. Per il trattamento di pensione completa è stabilita
una tariffa forfettaria. Nel prezzo della “pensione completa” degli alberghi
di Montecatini Terme, non è compresa la prima (o piccola) colazione in
conseguenza delle discipline imposte dalle cure termali.
4) Al cliente che consuma nell’albergo cibi e bevande acquistati all’esterno
dell’albergo verrà addebitato il 50% dell’importo dei generi consumati
sulla base dei prezzi praticati, per simili generi, dalla casa. I clienti hanno
l’obbligo di rispettare gli orari dei pasti secondo quanto stabilito dalla
Direzione dell’albergo che ha facoltà di non sommistrare pasti fuori
orario.
5) Di regola i prezzi forfettari di pensione si applicano se la permanenza del
cliente in albergo è di almeno 1 giorno. Per soggiorni di durata inferiore
si applicano, voce per voce, le tariffe denunciate alla Provincia.
6) Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo,
dovrà pagare all’albergatore la tariffa della camera per tutto il periodo
precisato nella prenotazione. Qualora la camera fosse poi utilizzata nel
periodo coperto dal pagamento del cliente partito, sarà rimborsata a costui
la somma pagata. Nel caso che il cliente partito non fosse reperibile se
ne darà notizia alla A.P.T..
7) La camera si intende a disposizione del cliente dalle ore 14:00 del giorno
di arrivo, alle ore 10:00 del giorno di partenza.
8) Qualora il cliente dovesse ritardare ad occupare la camera, dovrà darne
notizia con qualsiasi mezzo, all’albergatore, che in tal caso è obbligato
a tenere la stanza a disposizione. Se in caso di ritardo, non avrà alcun
avviso dal cliente, l’albergatore terrà a disposizione la camera fi no alle
ore 20:00, dopodichè potrà disporne a suo piacimento.
9) La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre
la permanenza oltre il giorno stabilito.
10) Il cliente che volesse, da solo, occupare una camera doppia per pensione
completa o mezza pensione, dovrà pagare, in aggiunta alla retta
singola, la metà della tariffa attribuita alla camera a due letti denunciata
alla Provincia. In caso di richiesta di camera singola, se il cliente non
è avvertito al momento della prenotazione della sua indisponibilità, e
qualora all’arrivo in albergo questa circostanza si verifi chi, allo stesso verrà
concessa una camera doppia al prezzo della singola. Nella Valdinievole
e nella montagna, quando al momento della prenotazione il cliente viene
avvertito dall’albergatore dell’indisponibilità della singola, il prezzo della
camera doppia ad uso singolo, eventualmente richiesta dal cliente, viene
stabilito dalle parti e non può superare il prezzo massimo denunciato per
la camera doppia. Nel resto della Provincia, sia nel caso di esaurimento di
camere singole nell’albergo, sia nel caso di specifi ca richiesta del cliente,
viene proposta a quest’ultimo la cessione di una camera doppia ad uso
singolo, il cui prezzo viene determinato maggiorando del 20% il prezzo
della singola. Il prezzo così stabilito non può superare il prezzo massimo
della camera doppia denunciato alla Provincia. Tale maggiorazione è
richiesta solo dopo aver avvertito il cliente, e l’albergatore ha facoltà di
richiedere un’accettazione sottoscritta.
11) Qualora un cliente non si presentasse ad occupare la camera prenotata,
o l’albergatore non l’avesse riservata, la parte inadempiente dovrà
corrispondere all’altra parte una penale pari all’ammontare di tre giorni
di pensione al prezzo convenuto e se non convenuto, il prezzo medio del
periodo, calcolato sulla base delle tariffe denunciate alla Provincia.
12) E’ fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibi e
bevande, ferri da stiro ed ogni altro apparecchio elettrico o produttore di
calore tranne gli apparecchi di ordinaria toeletta.
13) I pasti non consumati in albergo non danno diritto ad alcun rimborso
anche se l’assenza del cliente è preannunciata. A richiesta, gli albergatori
forniscono ai clienti il cestino da viaggio. I pasti consumati in albergo
da ospiti del cliente vengono addebitati secondo la tariffa della singola
somministrazione riportata nella tabella della Provincia.
14) E’ vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell’albergatore
e purché non ci sia opposizione degli altri clienti; nel qual caso l’animale
ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione
di circolare o sostare nelle sale e locali comuni e nella sala da pranzo.
Per l’ammissione di animali nelle camere del cliente, il proprietario
dell’albergo ha facoltà di richiedere una indennità. Restano a carico del
cliente tutti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di
animali in albergo.
15) Il cliente che volesse consumare in camera la prima (o piccola)
colazione, pagherà un supplemento pari al 50% della tariffa della singola
somministrazione. Per i pasti principali la maggiorazione sarà del 20%.
16) Il supplemento per “salotto privato” non potrà in alcun caso superare il
prezzo a tariffa della camera cui è annesso.
17) Qualora il cliente volesse usare nella camera assegnatagli apparecchi
produttori di suoni e rumori, ha l’obbligo di contenere l’emissione a
tonalità e volume che non arrechi disturbo ai vicini.
18) Qualsiasi atto che arrechi offesa alla morale ed al buon costume autorizza
l’albergatore a recedere dall’impegno assunto con il cliente.
19) Nessun estraneo può avere accesso alla camera occupata dal cliente,
salvo preventivo consenso della Direzione.
Altri usi
99
Art. 2 – Agriturismo.
Non esistono regole particolari di uso delle camere e degli altri spazi in
agriturismo.
E’ regolata dalla contrattazione tra le parti o indicazioni fornite o messe a
disposizione dalla stessa azienda agrituristica.
L’uso delle parti dell’azienda agricola è regolata tramite informazioni e od
indicazioni fornite agli ospiti.
Le Terme Tettuccio